IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione; Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 1974, registro n. 8, foglio n. 79, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1983, registro n. 43, foglio n. 192, con il quale sono stati aggiunti altri titoli di studio a quelli indicati nel citato decreto presidenziale 18 dicembre 1973; Considerata l'opportunita' di apportare alcune integrazioni ai predetti decreti presidenziali; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Aeronautica, espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993; Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze dell'11 gennaio 1994 e del 4 luglio 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 6 luglio 1995; Sulla proposta del Ministro della difesa; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai titoli di studio indicati nei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e 14 settembre 1983 validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare, sono aggiunti i seguenti: a) laurea in scienze dell'amministrazione; b) laurea in economia marittima e dei trasporti; c) laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari; d) laurea in sociologia; e) diploma di maturita' tecnico-commerciale ad indirizzo mercantile e ad indirizzo amministrativo; f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CORCIONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1995 Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 4 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, eslcusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.