IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;
  Vista  la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle
norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina  e
dell'Aeronautica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973,
registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 1974,  registro  n.
8, foglio n. 79, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio
validi  per  l'ammissione  ai  corsi  dell'Accademia aeronautica e ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei  ruoli
dell'Aeronautica militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1983, registro n.
43,  foglio  n. 192, con il quale sono stati aggiunti altri titoli di
studio a quelli indicati nel citato decreto presidenziale 18 dicembre
1973;
  Considerata l'opportunita'  di  apportare  alcune  integrazioni  ai
predetti decreti presidenziali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze armate -
sezione Aeronautica, espresso nell'adunanza del 19 novembre 1993;
  Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Uditi i pareri del Consiglio  di  Stato,  espressi  nelle  adunanze
dell'11 gennaio 1994 e del 4 luglio 1994;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 6 luglio 1995;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Ai titoli di studio indicati nei decreti  del  Presidente  della
Repubblica   18   dicembre  1973  e  14  settembre  1983  validi  per
l'ammissione ai concorsi per  la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
permanente  nei  ruoli  dell'Aeronautica  militare,  sono  aggiunti i
seguenti:
    a) laurea in scienze dell'amministrazione;
    b) laurea in economia marittima e dei trasporti;
    c) laurea in economia del commercio internazionale e dei  mercati
valutari;
    d) laurea in sociologia;
    e)   diploma   di   maturita'  tecnico-commerciale  ad  indirizzo
mercantile e ad indirizzo amministrativo;
    f) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo  grado
o   altro  titolo  di  studio  conseguito  in  Italia  o  all'estero,
riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 11 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  CORCIONE, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1995
  Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 4
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art.  74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, eslcusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.